venerdì 7 novembre 2008
Vendita di immobili, il classamento è d'ufficio
Anche in presenza di una esplicita richiesta di valutazione automatica da parte del contribuente, nel contesto di una cessione immobiliare, l'Ufficio – seppure attraverso l'avviso di liquidazione – è tenuto a specificare i valori di classamento proposti per l'immobile oggetto di cessione. A sostenerlo sono i giudici regionali pugliesi (Ctr Puglia, sezione staccata di Lecce, sentenza n. 310-22-08, sezione 22) che in tal modo, introducono una ulteriore chiave di lettura della complicata vicenda relativa alla corretta gestione della procedura introdotta dall'articolo 12 della legge 154/88. Il caso Nel caso affrontato dalla Commissione tributaria regionale, i giudici pugliesi hanno preso in esame la cessione di un immobile da parte di un contribuente che – come avviene ancora di sovente – risultava privo di rendita catastale. Nel contesto dell'atto di compravendita, le parti dichiarano di volersi avvantaggiare del sistema di valutazione automatica previsto dal predetto articolo 12. Tale procedura si inserisce nella più ampia normativa tesa a facilitare i rapporti fra contribuente e Amministrazione finanziaria che, proprio al fine di evitare un notevole contenzioso in materia di atti sottoposti a valutazione da parte degli uffici finanziari, prevede, con l'articolo 52, comma 4, del Testo unico n. 131 del 26 aprile 1986, un parametro di riferimento valutativo automatico. Più nel dettaglio, attraverso la richiesta di valutazione automatica, viene consentito al contribuente, in ordine a un immobile non ancora censito, la determinazione della definitiva base imponibile per le diverse imposte indirette che interessano la cessione, in funzione della rendita catastale che sarà attribuita dall'agenzia del Territorio, con il pagamento dell'eventuale maggiore imposta dovuta, senza sanzioni, in un momento successivo all'atto di compravendita. Anche nella fattispecie trattata dalla Commissione pugliese, pertanto, l'Ufficio ricalcola l'imposta dovuta, sulla base della rendita attribuita dall'Ute, e ne richiede il versamento attraverso la notifica di un avviso di liquidazione. Quest'ultimo elemento – come in molti altri casi – fa scattare il contenzioso fra il contribuente e l'agenzia delle Entrate. La questione controversa, ampiamente discussa in dottrina e giurisprudenza, verte attorno alla necessità o meno di far precedere la liquidazione della nuova imposta da uno specifico avviso di accertamento contenente i dati del classamento catastale. La posizione espressa dal contribuente si basava sulla necessità di tale atto propedeutico, al contrario dell'Ufficio che, invece, riteneva sufficiente ed esaustivo l'avviso di liquidazione. La Suprema corte Sul punto va sottolineato l'orientamento favorevole all'amministrazione finanziaria da parte della giurisprudenza di legittimità. La sentenza del 10 settembre 2003 n. 13241 della Suprema Corte, ad esempio, ha sostenuto che «qualora l'acquirente (...) abbia dichiarato (...) di volersi avvalere della valutazione automatica (...) l'Ufficio deve riscuotere la maggiore imposta dovuta con avviso di liquidazione senza essere tenuto a emettere avviso di accertamento, atteso che la liquidazione avviene, in tal caso, sulla base della volontà espressa dal contribuente di assoggettamento al criterio tabellare di valutazione dell'immobile». Di conseguenza, prosegue la sentenza, «non è necessario procedere, prima della notifica dell'avviso di liquidazione, alla separata notificazione o comunicazione dell'atto di classamento dell'immobile con attribuzione della relativa rendita catastale, potendo tali atti essere recepiti nell'avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio procede al recupero della maggiore imposta dovuta, così da consentirne la conoscenza al contribuente e da permettere l'impugnazione del l'avviso stesso». La Commissione regionale Tuttavia, la Commissione di appello pugliese ha ritenuto di avallare la tesi del contribuente. Questo perché, sostengono i giudici, nell'avviso di liquidazione notificato dall'Ufficio non vi è traccia dei dati di classamento, quanto esclusivamente della maggiore imposta pretesa dall'erario, limitandosi, in tal modo, il diritto di informazione e di difesa del contribuente.
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