Il prelievo locale sugli immobili fa i conti con le risultanze catastali. Lo testimonia anche la sentenza n. 25902 della Corte di cassazione (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) secondo la quale le agevolazioni Ici relative all'abitazione principale si applicano anche in presenza di più unità immobiliari, autonomamente accatastate, a condizione che per ciascuna di esse si realizzi la destinazione a dimora abituale del contribuente. La pronuncia della Corte riporta, dunque, all'attenzione degli operatori un problema "classico" che è quello dei rapporti tra risultanze catastali e tributo comunale. L'ultima vicenda Nel caso da ultimo deciso dalla Cassazione, sono stati considerati due fabbricati, posti su due piani del medesimo edificio, in comproprietà di marito e moglie, per i quali i contribuenti assumevano sussistere la destinazione promiscua a dimora abituale. Il Comune ha ritenuto che l'aliquota ridotta dell'Ici spettasse solo per una delle due unità possedute e che il contribuente, per beneficiare in pieno della riduzione, avrebbe dovuto richiedere un accatastamento unitario dei due beni. Il giudice di legittimità ha invece affermato il principio secondo cui non rileva il numero dei fabbricati, ma unicamente la sussistenza della destinazione d'uso ad abitazione principale. L'esigenza dell'accatastamento unitario è stata bollata dalla Corte come un mero "escamotage fattuale", non conforme alla normativa di riferimento. La causa, conseguentemente, è stata rinviata alla Commissione regionale, affinchè fosse in concreto accertata la presenza delle condizioni di legge. Gli altri casi Sempre in tema di agevolazioni per la "prima casa", va tuttavia segnalata anche la sentenza n. 21332/08, della stessa Cassazione. In questo caso, la vicenda riguardava un immobile adibito ad albergo e accatastato come tale, parzialmente destinato ad abitazione dei proprietari. Il Comune ha eccepito che il tributo comunale avrebbe dovuto essere calcolato sulla base non delle risultanze catastali, ma di una rendita presunta determinata con riferimento alle unità abitative. Dall'imposta così correttamente quantificata si sarebbe dovuto sottrarre la detrazione spettante. La Cassazione ha accolto l'obiezione del Comune, affermando il principio secondo cui le agevolazioni fiscali competono solo se il contribuente «abbia operato in conformità alle norme di legge che le prevedono». Nel caso esaminato poiché si era in presenza di una variazione di destinazione d'uso permanente, si sarebbe dovuto previamente denunciare al Catasto la variazione, per attivare il procedimento di attribuzione della nuova rendita. Se si fosse applicato lo stesso criterio di diritto anche nel caso descritto in precedenza, la Corte avrebbe dovuto comunque pretendere l'accatastamento unitario delle due unità, non tanto per concedere o negare l'agevolazione (che compete in ogni caso), quanto per una corretta determinazione del debito tributario. Non è assolutamente detto, infatti, che la somma delle rendite catastali relative alle due unità adibite ad abitazione principale coincida con la rendita attribuibile a un immobile costituito, in ipotesi, dall'accorpamento dei due fabbricati. In situazioni simili, peraltro, i Comuni hanno a disposizione la speciale procedura dei commi 336 e seguenti della legge 311/04. Si tratta della possibilità di imporre l'aggiornamento delle risultanze catastali degli immobili non correttamente denunciati dal contribuente, con assegnazione di una nuova rendita attraverso il Doc-fa. In definitiva, l'errato accatastamento non costituisce impedimento all'applicazione delle agevolazioni Ici, ma incide sul puntuale assolvimento dell'obbligo tributario. Va da sé che dal 2008, per effetto dell' entrata in vigore dell'esenzione, le risultanze catastali dovrebbero aver perso di significato. Sotto altro profilo, invece, la Cassazione ha mostrato di riporre un eccessivo affidamento sul valore dei dati catastali. Ha destato impressione, infatti, la sentenza n. 24924/08 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 17 ottobre) con la quale il giudice di legittimità ha affermato che i fabbricati iscritti in Catasto, anche se non ultimati, sono comunque assoggettati a Ici. Ancora, secondo la sentenza n. 15321/08, il dato catastale «costituisce un fatto oggettivo, non contestabile da nessuna delle parti (comune e contribuente) del rapporto obbligatorio concernente questa imposta», salvo il diritto di impugnare l'accatastamento contro gli uffici del Territorio ovvero di richiederne la modifica in via di autotutela.Il puntoLa sentenza sull'Ici Con la pronuncia 25902 la Corte di cassazione ha previsto che le agevolazioni Ici per l'abitazione principale si applicano anche in presenza di più unità immobiliari autonomamente accatastate a condizione che siano destinate a dimora abituale del contribuente Le altre pronunce Alle risultanze catastali viene dato un rilievo differente nella sentenza 21332/08. Affidamento pieno al Catasto, infine, nelle decisioni 24924/08 e 15321/08 della Corte di cassazioneSU INTERNETLE SENTENZE SU CASE E FISCO Sul sito Internet de «Il Sole 24 Ore» una rassegna delle principali sentenze sulla fiscalità immobiliare: dalla pronuncia sull'applicazione dell'Ici alle abitazioni contigue agli altri interventi che prendono in considerazione i rapporti fra prelievo e Catasto
Giovedí 06 Novembre 2008
venerdì 7 novembre 2008
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su
www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/ici/delibere/sceltaregione.htm
puoi trovare le delibere comunali per il calcolo dell'ICI
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